LE SPESE PER IL LASTRICO SOLARE CONDOMINIALE CHE COPRE UNA PARTE DEL FABBRICATO SI RIPARTISCONO IN B
- Tribunale di Roma V Sez. Giudice Dr. Cinque
- 15 ott 2016
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La vicenda riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare che ha illegittimamente
ripartito fra tutti i condòmini la spesa di restauro di un terrazzo
posto a copertura di una parte del fabbricato. Il Tribunale di Roma ritiene che
nella fattispecie non sia applicabile l’art. 1126 c.c., invocato dal condòmino
impugnante per far valere la situazione di copertura parziale. Ritiene invece il
Tribunale che il lastrico solare in questione sia un bene di interesse e proprietà
comune, destinato a fornire utilità ad una parte del fabbricato; e che pertanto
per la ripartizione della relativa spesa manutentiva debba applicarsi l’art.1123
comma 3 c.c., relativo alle situazioni di c.d. condominio parziale, dovendosi
attribuire la spesa al gruppo dei condòmini che ne trae utilità. Conclude il Tribunale
per l’illegittimità della delibera impugnata che ha ripartito la spesa fra
tutti i condòmini e non fra i soli che traggono utilità dal lastrico in questione.
Ne è conseguita la pronuncia di annullamento della delibera adottata in violazione
dei criteri previsti dalla legge.
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