top of page

LE SPESE PER IL LASTRICO SOLARE CONDOMINIALE CHE COPRE UNA PARTE DEL FABBRICATO SI RIPARTISCONO IN B

La vicenda riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare che ha illegittimamente

ripartito fra tutti i condòmini la spesa di restauro di un terrazzo

posto a copertura di una parte del fabbricato. Il Tribunale di Roma ritiene che

nella fattispecie non sia applicabile l’art. 1126 c.c., invocato dal condòmino

impugnante per far valere la situazione di copertura parziale. Ritiene invece il

Tribunale che il lastrico solare in questione sia un bene di interesse e proprietà

comune, destinato a fornire utilità ad una parte del fabbricato; e che pertanto

per la ripartizione della relativa spesa manutentiva debba applicarsi l’art.1123

comma 3 c.c., relativo alle situazioni di c.d. condominio parziale, dovendosi

attribuire la spesa al gruppo dei condòmini che ne trae utilità. Conclude il Tribunale

per l’illegittimità della delibera impugnata che ha ripartito la spesa fra

tutti i condòmini e non fra i soli che traggono utilità dal lastrico in questione.

Ne è conseguita la pronuncia di annullamento della delibera adottata in violazione

dei criteri previsti dalla legge.

 
 
 

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
© Contenuto coperto da diritti
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon
  • LinkedIn Clean

© 2020 by Dott. Luca Capuana

bottom of page