Responsabilità personale del condòmino per i comportamenti illeciti...
- dott. Luca Capuana
- 1 apr 2017
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Qualora venga leso o limitato il diritto del condomino ad accedere nei locali di sua proprietà da comportamenti illegittimi di singoli condomini o di terzi (nel caso di specie venivano posteggiate biciclette in prossimità dell’accesso ad una rimessa interrata di proprietà della parte attrice), non può esser considerato responsabile il Condominio, con la conseguente carenza di legittimazione passiva dello stesso. E’ il proprietario del bene che intralcia il passaggio ad essere responsabile e non il Condominio che è un mero ente di gestione.
Con la sentenza 3390/2017 il tribunale di Roma ha condannato gli attori a rifondere le spese di lite ai convenuti, rilevando altresì che non è altrimenti applicabile, per i convenuti, la normativa in tema di responsabilità del custode (art. 2051 cc) in quanto i beni oggetto e fonte dei lamentati danni (le biciclette) non sono beni comuni ma di proprietà esclusiva.
Sentenza allegata al post.
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