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VESPAIO? PARTE COMUNE!

Per i beni indicati nell'art. 1117 Cc, che la norma considera di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, non si può tecnicamente parlare di "presunzione" di condominialità quanto, piuttosto, di riconoscimento legale della natura comune (Cass. n. 14809/2017).


La natura comune dello stesso può essere derogata solo con patto contrario, ad esempio se all'atto della prima vendita è stato assegnato ad uno o più condòmini, o se è maturata usucapione dello stesso.


Diversamente l'intercapedine in questione appartiene a tutti i condòmini, in quanto assolve alla funzione di aerazione e coibentazione del fabbricato.


Tanto è stato stabilito dalla Cassazione con sent. 18216 del 24.07.2017. (scarica allegato).


Quest'ultima ha confermato che "l'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni, costituente il suolo dell'edificio, e la superficie del piano terra, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, appartiene, come parte comune, a tutti i condomini, in quanto destinata all'aerazione e alla coibentazione del fabbricato".


Quindi i costi per la manutenzione dello stesso ed i relativi eventuali danni arrecati spettano nella totalità al Condominio.

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