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Distacco Riscaldamento: conviene veramente?

Chi si distacca dal riscaldamento centralizzato resta comunque obbligato a pagare tutte le spese dell’impianto condominiale relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria: è quanto affermato dalla Corte di Appello di Milano con una recente e interessante sentenza (3360 del 31.07.2015). Secondo quest’interpretazione, resterebbero quindi escluse solo le spese per i consumi. La sentenza va a reinterpretare il codice civile (art 1118) alla luce della novella L 220/12 ove statuiva che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa” per gli altri condomini. In tal caso – prosegue la stessa disposizione – egli deve comunque pagare le sole spese per la “manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Distacco Impianto Centralizzato


Orbene, per i giudici della Corte d'Appello di Milano nel concetto di “spese per la conservazione dell’impianto” rientrano anche quelle per la manutenzione ordinaria, poiché “se non viene mantenuto in via ordinaria, il bene è destinato a deteriorarsi”. Inoltre “il condomino non può certo conseguire il risultato di preservare, a spese degli altri comunisti – spese attinenti alla citata manutenzione ordinaria –, il valore della propria unità abitativa”.

Questo significa che il condòmino che opta per il distacco e preferisce dotarsi di impianto autonomo resta comunque tenuto al pagamento di tutte le spese che riguardano l’impianto centralizzato, in quanto classificabile come “bene comune”; del resto lo stesso condòmino potrebbe, in futuro, decidere di ritornare al centralizzato e “riallacciarsi”.

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