Pergotenda: per il Consiglio di Stato è...
- Dott. Luca Capuana
- 23 feb 2017
- Tempo di lettura: 1 min
legittima, e non necessita di autorizzazioni.
Per alcune opere, quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e, più di recente, le pergotende, è stato sempre difficoltoso individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell'edilizia libera oppure devono ricomprendersi nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all'amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire.

Spesso sono stati i regolamenti edilizi comunali a dettare le regole, anche sulle dimensioni, riguardanti la possibilità di realizzare tali opere liberamente o previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio. Alle disposizioni comunali sin devono aggiungere poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.
Sono questi i presupposti dal quale parte il Consiglio di Stato, sezione VI, che è intervenuto con la sentenza n. 306/2017 a mettere ordine in una materia delicata e che ingenera un diffuso contenzioso.
Il caso esaminato dal Collegio, infatti, origina dalla vicenda di una cittadina alla quale la P.A. aveva ordinato di demolire un pergolato con teli plastificati in quanto mancante il titolo abilitativo.
Prima di valutare la legittimità del provvedimento con il quale il Comune ha ordinato la demolizione delle opere realizzate dall'appellante, il Collegio riassume la tipologia e la differenze tra i vari tipi di opere realizzabili, per poi accogliere l'appello della cittadina avverso l'ordinanza di demolizione del Comune.
Comments