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Il regolamento vale anche se "delegato" al costruttore

Con la sentenza 23128/2016 la Cassazione ha ribaltato l'orientamento sinora utilizzato da tutti i giudici di merito qualora si doveva considerare valido o meno un regolamento stilato dal costruttore, ma non anteriormente all'atto di acquisto del condomino, bensì posteriormente e su procura speciale di quest'ultimo!

Orbene, nel caso specifico il condòmino ricorrente appellava la sentenza in quanto riteneva che il regolamento, postumo rispetto al suo atto d'acquisto, non potesse andare a sanzionare o limitare il suo diritto di mettere fioriere mobili sulla ringhiera del balcone. Gli ermellini hanno cassato i motivi del ricorso in quanto "omissis...è indubbia la natura convenzionale del regolamento in questione, data dal fatto che l’appellante non ha assunto il generico impegno a rispettare l’emanando regolamento, ma ha dato specifico incarico di predisporre tale regolamento innome e per conto proprio, previsione che consente di superare l’obiezione della mancanza di regolamento al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare,posto che il suddetto regolamento, per quanto detto, deve ritenersi dalmedesimo accettato nel rispetto delle forme obbligatoriamente prescritte... omissis", condannando il ricorrente al rimborso delle spese di lite ex art 91 C.p.c..

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